BALCONI E LOGGE

La sezione prima del Tar ha accolto il ricorso di un cittadino contro un provvedimento del Comune di Porto Cesareo fondato sul parere vincolante della Soprintendenza che ravvedeva un aumento di superficie utile.

Ultimato allo stato rustico nel 2012, l’immobile era stato realizzato con alcune difformità rispetto ai titoli edilizi e per questo motivo il proprietario aveva chiesto nel 2019 la sanatoria e l’accertamento di conformità paesaggistica. 


L’Ufficio Urbanistica e Suap del Comune aveva successivamente concesso parere favorevole e così anche la Commissione locale per il paesaggio dell’Unione dei Comuni Union 3. Diversamente la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto si limitava a ritenere compatibili i lavori di ispessimento delle pareti con cappotto termico e non anche la trasformazione dei balconi in logge con la quale si sarebbe determinato un aumento della superficie utile.


Sulla base di questo parere – vincolante – il responsabile dell’Ufficio Paesaggio del Comune, pur citando la conformità rispetto alle prescrizioni urbanistiche, aveva nel mese di settembre 2020 limitato l’autorizzazione paesaggistica a quanto ammesso dalla Soprintendenza.


Inoltre con una Scia presentata a ottobre il proprietario comunicava di voler fare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di ristrutturazione (completamento impianto idrico e sanitario, realizzazione impianto elettrico e di climatizzazione) specificando che gli impianti non avrebbero interessato le opere oggetto di istanza di sanatoria. Pochi giorni dopo lo stesso responsabile del settore Urbanistica e Suap aveva vietato l’esecuzione dei lavori in ragione della situazione che si era intanto cristallizzata. Da qui il ricorso.


I giudici del Tar – presidente Antonio Pasca, estensore Ettore Manca, referendario Silvio Giancaspro – hanno condiviso l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui le nozioni di superficie utile e volume tecnico non possono avere valenza diversa a seconda che ci si muova in ambito urbanistico oppure paesaggistico (2014). 


Secondo le norme di ambito urbanistico ed edilizio, infatti, le logge rientrano nella categoria di superfici accessorie, non di superfici utili.  Insomma, non tutte le variazioni comporterebbero una alterazione significativa sul paesaggio: quel che va fatto, ha stabilito il Tar – ricordando il potere/dovere della pubblica amministrazione di riformulare le proprie decisioni – è una valutazione caso per caso tra l’opera per cui si chiede la compatibilità e il contesto paesaggistico oggetto di tutela.

Gabriele De Giorgi

Gabriele De Giorgi è un giornalista pubblicista dal 2011. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa, e un dottorato in Storia Contemporanea e Sociologia della Modernità, ha collaborato con il periodico Il Corsivo, con la redazione pugliese di Repubblica e con altre testate locali ; con Salentoweb.tv alla quale è seguito l’incontro con LeccePrima e con la rivista Salento Review, Oggi si occupa principalmente di politica, di cronaca amministrativa e di attualità : con l’emergenza Covid ha approfondito alcuni aspetti del data journalism. Nel dicembre del 2014 ha vinto il contest giornalistico promosso Unar e Anci Servizio Centrale Sprar su tematiche di integrazione. Nel 2017, insieme ad Adolfo Maffei, ha pubblicato “Lecce fuori onda” per Ideadinamica Editore. 


Da dicembre 2020 fa parte del primo Comitato di redazione nella storia di Citynews, il gruppo editoriale di cui LeccePrima è parte.


https://www.lecceprima.it/attualita/balcone-loggia-aumento-superficie-non-automatico-accolto-ricorso.html

 

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